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UNI EN 81-80 Uno sguardo dal ponte Premessa - Il decreto ministeriale del 26/10/2005 prescrive l'adeguamento degli ascensori installati prima del 25 giugno '99 alle norme di sicurezza EN 81-1 / 2:1999. Il decreto, pubblicato sulla G.U. n° 265 del 14/11/2005 ha come effetto principale quello di inserire la Norma UNI EN 81-80:2004 nella legislazione italiana. Nonostante ciò, nulla di questo è attualmente operativo per il semplice fatto che, alla data, nessun decreto di attuazione è stato emanato, anzi si sono evidenziate nel frattempo delle opposizioni che hanno portato a ricorsi presso il Tribunale Amministrativo, ricorsi però respinti in questa fase (ordinanza del 9 febbraio 2006) perché giudicati prematuri: non si può abolire un decreto che non è ancora operativo in quanto mancante del decreto dirigenziale che non è ancora stato emanato. Dubbi - Sull'opportunità di questo decreto ci sono in effetti parecchi dubbi che riguardano sostanzialmente la legittimità stessa del decreto, fra l'altro non imposto da alcuna normativa europea: pare già superato da tempo il concetto di rendere obbligatoria per legge l'applicazione di una norma tecnica europea. Sono anche state sottolineate le gravose incombenze che vengono imposte alla collettività, incombenze che traggono origine da regole proposte da organismi privati e che addirittura, per conoscerne il testo occorre acquistarne la licenza d'uso (sic!). E' stato anche evidenziato che in questo campo ormai l'Italia non può muoversi da sola "per decreto", e che la concezione di sicurezza in Europa deve non essere diversa da paese a paese. Le prospettive a breve sembrano essere quelle di una conflittualità sul cui esito non è tutto scontato considerata anche la discontinuità verificatasi nell'indirizzo politico del paese. Anche volendo attenersi ai dati di fatto e dando per acquisita l'operatività della legge, molte sono attualmente le incognite sulla sua applicazione. La determinazione concreta degli interventi passa per una "valutazione dei rischi" affidata agli Organismi Notificati che già ora operano per le verifiche sugli impianti elevatori. Siccome è noto che le libere interpretazioni portano a conclusioni diverse (quando non opposte), è auspicabile che il decreto definisca nel dettaglio i criteri di applicazione della "valutazione dei rischi" anche perché non tutti i tecnici hanno confidenza con questa metodologia (molti ne parlano ma pochi la applicano). Non si può neppure trascurare l'impegno di lavoro che graverà sugli Organismi che debbono provvedere a circa 800.000 valutazioni dei rischi nel giro di due anni; non pare che ci sia disponibilità di tanti tecnici esperti da poter soddisfare con responsabilità questa esigenza.
Perplessità - Questo decreto non nasce improvviso; erano diversi anni che gli operatori del settore proponevano un intervento generalizzato sugli impianti in esercizio, giustificandolo come un adeguamento agli standard di sicurezza più recenti. Si sa che il termine "sicurezza" è un buon viatico che apre molte porte anche se, a volte, il rapporto efficacia/costo può risultare discutibile laddove le risorse non siano illimitate. Crediamo sia noto, a chi ha esperienza del settore, che i peggiori incidenti sono spesso legati ad insufficiente manutenzione o sono derivati da manovre errate da parte degli operatori piuttosto che dal cattivo funzionamento di materiale obsoleto (solo perché ha superato i 6 anni di vita). Sembra decisamente una forzatura l'accostamento di chi paragona la vetustà di un elevatore a quella di un veicolo stradale. I pericoli degli autoveicoli sono legati al traffico e dipendono molto dall'elemento "utente"; è quindi fondamentale il contributo alla sicurezza fornito dai miglioramenti tecnologici (materiali capaci di assorbire l'energia d'urto, miglioramento della tenuta di strada, cinture, airbag) e dalle normative dissuadenti (automazione dei controlli, severità nella applicazione delle sanzioni). Agli ascensori tutto questo non è trasferibile (si può guidare a dodici anni!). Certezze - E' chiaro che questo decreto, oltre alle notevoli implicazioni per i titolari degli impianti e le influenze sui livelli di sicurezza degli elevatori, riveste anche un sensibile interesse economico per le aziende del settore. Se è realistica la stima di 7-10 miliardi di A di fatturato indotti da questo intervento, è chiaro che per una Società, più facilmente multinazionale, che conti sul 20% del mercato questo si traduce in un business di quasi 2 miliardi di a in sei anni, (una entità del tutto ragguardevole). Speranze - L'importanza di quanto stabilito dal decreto è comunque innegabile: si tratta dell'occasione per allineare le caratteristiche e la funzionalità di impianti alle più recenti definizioni normative. Se così è, i benefici potranno vedersi purché i soggetti chiamati ad operare, agiscano con la necessaria professionalità ed il buonsenso nell'applicazione di una regolamento normativo che sicuramente non potrà prevedere ed esaminare tutti i casi pratici in essere. E' anche auspicabile che lo stesso Ministero, così disponibile ad imporre obblighi generalizzati che si traducono da subito in oneri certi per i consumatori, provveda anche ad una attività più presente di controllo del settore con interventi più difficili nell'applicazione ma forse più qualificanti nella sostanza. In pratica l'Autorità dovrebbe preoccuparsi anche di garantire, attraverso i necessari controlli: il livello qualitativo delle attività del servizio fornito al Consumatore, la rigorosità e l'indipendenza delle verifiche effettuate dagli Organismi, una attenta vigilanza da parte degli Organi preposti a controllare i controllori; ovviamente, per tutto questo, è necessario che il Ministero operi con risorse adeguate, autorevoli e non influenzate da interessi di parte. |
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